La Corte di Giustizia Europea con una recente sentenza ha stabilito che una anticipazione significativa di un volo può provocare gravi disagi per i passeggeri, similari a quelli derivanti da un ritardo di un volo, dal momento che una siffatta anticipazione fa perdere ai medesimi la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative.
In tale occasione infatti il passeggero dopo aver preso tutte le precauzioni richieste nella prenotazione originaria si vede costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo con conseguenti disagi organizzativi.
Ovviamente bisogna distinguere tra l’anticipazione del volo che ha una incidenza trascurabile nella gestione del tempo e quella che invece effettivamente comporta una “riorganizzazione” della partenza da parte del passeggero.
All’uopo come limite temporale la Corte di Giustizia Europea ha individuato il riferimento temporale di 1 ora in seguito alla quale il passeggero ha diritto a richiedere la compensazione pecuniaria da €.250 a 600.
Ovviamente non si ha diritto all’indennizzo se la compagnia rispetto gli obblighi di preavviso previsti dall’art. 5 del REg. UE n.261/2004.
Tale sentenza ha dunque una portata “innovativa” poichè estendo il concetto di “perdita di tempo” non solo all’arrivo a destinazione ma anche nella iniziale della c.d. partenza.
Invitiamo quindi tutti i passeggeri coinvolti in disagi aerei a contattarci sulla mail info@risarcimentoviaggi.it oppure ad aprire la propria pratica dal seguente link https://www.risarcimentoviaggi.it/pratiche/#
A disposizione