Con la recente sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia UE nella causa C-11/11 si ampliano i margini di tutela dei diritti riconosciuti ai passeggeri dal noto regolamento (CE) n. 261/2004.
Il caso esaminato dai giudici europei ha riguardato l’interpretazione degli articoli 6 e 7 del regolamento nell’ambito di una controversia tra Air France e la sig.ra Folkerts, in merito alla compensazione del danno subìto a causa del ritardo con il quale ha raggiunto la destinazione finale.
Nel caso di un volo con una o più coincidenze, ai fini della compensazione pecuniaria è determinante soltanto il ritardo riscontrato rispetto all’orario d’arrivo previsto alla destinazione finale, da intendersi come la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero.
In definitiva, “l’articolo 7 del regolamento (CE) n.261/2004 dev’essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’articolo 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto articolo 6”.
Pertanto assolutamente destituito di fondamento è l’assunto sostenuto dalle compagnie aeree secondo cui il ritardo da considerare deve essere riferito al singolo volo e non all’intera tratta aerea che prevede più scali.