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ATTENZIONE il solo P.I.R. NON basta…!!!

Con questo articolo vogliamo richiamare l’attenzione di tutti i viaggiatori sulla necessità di affidarsi fin da subito ad un esperto in materia. Una non corretta procedura di reclamo può rendere impossibile ottenere il risarcimento. Esempio emblematico è proprio il c.d. P.I.R. (acronimo dell’espressione in lingua inglese “Property Irregularity Report”, ovvero “Rapporto di Irregolarità Bagaglio”). In molti credono che per ottenere dal vettore aereo il risarcimento del danno conseguente dallo smarrimento e/o danneggiamento del bagaglio sia sufficiente solo siffatta denuncia. Nulla di più sbagliato!!!

Tale atto costituisce meramente la segnalazione, comunicata al vettore direttamente in aeroporto e nell’immediatezza dei fatti, della mancanza o del danneggiamento bagaglio durante il trasporto. La stretta connessione spaziale e temporale fra tale segnalazione ed il riscontro delle irregolarità fornisce al vettore stesso la plausibile dimostrazione della veridicità dei fatti denunciati prima che i bagagli escano dall’area aeroportuale.

Il tempestivo esperimento di tale formalità non esime però il danneggiato dal formulare (entro termini di decadenza ben precisi e perentori) il reclamo ivi previsto dall’art. 31 della Convenzione di Montreal. In definitiva, esso è la richiesta di risarcimento dei danni che il passeggero deve formulare al vettore.

Fate attenzione, tale terminologia viene utilizzata in maniera equivoca dai vettori aerei proprio al fine di far decorrere i termini per la formulazione del reclamo e rigettare le richieste di rimborso.

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