X

News, novità e normative

Sindrome ansiosa per i fatti avvenuti in Tunisia? Il viaggio si può annullare senza penali!!

Dopo i gravi fatti avvenuti in Tunisia, molti viaggiatori che hanno prenotato in villaggi turistici si chiedono quando sia possibile annullare il viaggio prenotato e soprattutto quando si ha diritto alla restituzione delle somme versate.

Orbene, sul punto, sia la giurisprudenza della Suprema Corte che quella di merito, hanno chiarito che nel contratto di viaggio “tutto compreso” (cd. “pacchetto turistico” o package) la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non costituisce un irrilevante motivo, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta.
Ne discende che che l’irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013 n. 16315).

A mero titolo esemplificativo, sono eventi non imputabili al viaggiatore:

- malattia del viaggiatore oppure di uno stretto congiunto;

- sconsiglio della Farnesina a visitare luoghi di viaggio;

- eventi metereologici

In questi casi, se il recesso del consumatore è pienamente giustificato, altrettanto dovuto è l’obbligo del tour operator di restituire interamente quanto pagato dal cliente, senza possibilità di trattenere somme a titolo di penale o di “quota fissa” per l’espletamento delle pratiche.

Il nostro staff è a disposizione di tutti coloro che volessero avere delucidazioni. Per contatti info@risarcimentoviaggi.it

Tags: