La pratica commerciale “no show rule”, usualmente applicata dalle compagnie aeree nei voli andata e ritorno, è stata analizzata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4048 del 30 settembre 2016.
La clausola (utilizzata da diverse compagnie tra cui Alitalia e Air France) prevedeva che, nel caso in cui il passeggero non si fosse presentato per il volo di andata, non avrebbe potuto usufruire neanche del ritorno.
Il Consiglio di Stato con il suo intervento ha “stroncato” tale illegittimo modus operandi specificando che in assenza di adeguata informazione sui contenuti dell’offerta siamo in presenza di una pratica commerciale scorretta.
Si deve precisare come già in passato la questione era stata affrontata con esito favorevole ai consumatori, ma la sentenza odierna ha segnalato un ulteriore profilo di invalidità costituito dall’assenza di una specifica “…procedura che consentisse al consumatore di non perdere il diritto al volo acquistato (anche) per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta) nel caso di mancato utilizzo del viaggio di andata (o per la prima tratta)…”
Se anche tu sei stato vittima di imbarco negato a causa di tale comportamento da parte delle compagnie aeree, non esitare a far valere i tuoi diritti contattandoci gratuitamente. Scrivici sulla nostra mail info@risarcimentoviaggi.it, o contattati tramite i nostri profili social.
Il nostro staff ti aiuterà a recuperare il danno subito, senza richiedere costi o commissioni.
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