Da sempre il negato imbarco su un volo è stato accostato al c.d. overbooking.
Con un recentissimo intervento la Corte di Giustizia Europea ha chiarito invece che il diritto alla compensazione pecuniaria sussiste non solo nel caso del fenomeno delle sovraprenotazioni (c.d. overbooking) ma anche allorquando il vettore aereo nega il diritto all’imbarco per disservizi da sciopero in aeroporto.
In sintesi, la compagnia non può far valere le circostanze eccezionali per negare validamente l’imbarco a passeggeri di voli successivi a quello annullato o per liberarsi dall’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri cui sia stato opposto il rifiuto in questione.
A mero titolo esemplificativo, al passeggero del volo successivo non può essere negato l’imbarco sull’assunto che quel volo deve essere utilizzato dai passeggeri che precedentemente hanno visto il loro volo cancellato per sciopero. Non si può dunque ammettere che un vettore aereo possa, avvalendosi dell’interesse di altri passeggeri ad essere trasportati entro un termine ragionevole, ampliare sensibilmente le ipotesi in cui avrebbe il diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco ad un passeggero.
Pertanto, se vi siete presentati regolarmente all’imbarco del vostro volo ma non vi viene consentito di salire a bordo poichè quel volo deve essere utilizzato dai passeggeri di un volo precedentemente cancellato per sciopero siffatta motivazione non esclude il vostro diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria.
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