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LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA SPETTA ANCHE PER I VIAGGI DI LAVORO!!

Molto spesso ci viene chiesto se il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Reg. UE n.261/2004 spetti anche a coloro che viaggiano per motivi di lavoro e i cui biglietti sono stati acquistati direttamente dal datore di lavoro. La risposta è affermativa. Va rilevato infatti che il diritto al risarcimento riguarda il passeggero e non l’acquirente del biglietto. Infatti i disagi subiti da un ritardo aereo e/o una cancellazione del volo sono sofferti da chi utilizza il volo e la ratio dell’indennizzo ex art. 7 è proprio quello di ristorare il passeggero del tempo perso.

Pertanto, se viaggiate spesso in aereo per lavoro, non dimenticate di far valere questo vostro ed esclusivo diritto personale.

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