In questi giorni alcuni nostri clienti hanno scoperto, con grande gioia, che anche in presenza di assicurazione sul viaggio si ha comunque diritto alla compensazione pecuniaria per la cancellazione oppure il ritardo del proprio volo!! Si fa presente infatti che oggetto della copertura assicurativa è il rimborso delle spese sostenute in seguito alla cancellazione e/o ritardo (supponiamo ad esempio l’acquisto di un nuovo biglietto aereo).Viceversa la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE n.261/2004 spetta anche laddove non si sia sostenuta alcuna spesa aggiuntiva e si è stati riprotetti su un nuovo volo ad opera della stessa compagnia. Si ribadisce infatti che la ratio dell’indennizzo è quello di compensare in maniera standardizzata il passeggero dei disagi subiti in seguito a tali accadimenti. Ciò chiarito, si fa presente comunque che
“In caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero, cumulativamente, gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, ossia l’assistenza ex artt. 8 e 9, la compensazione pecuniaria ex art. 7 e l’eventuale risarcimento complementare”.