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Negato imbarco per incendio aeroporto Fiumicino: precisazioni

Supponiamo ad esempio di aver un biglietto per il volo del 10 maggio alle ore 11:40. Ci presentiamo regolarmente in aeroporto e apprendiamo invece che il nostro volo dovrà essere utilizzato per i passeggeri il cui volo è stato cancellato per l’incendio avvenuto a Fiumicino. Pertanto saremo costretti a partire sul nuovo volo assegnato del 11.05.2015.

Orbene, in tale circostanza, il comportamento della compagnia è illegittimo ed abbiamo diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria e l’assistenza di cui all’art. 7 del Reg. UE n.261/2004.

Si rammenta infatti che con riferimento al negato imbarco, la Corte di Giustizia Europea ha precisato come ” la sopravvenienza di circostanze eccezionali, che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriori non giustifica un negato imbarco né esonera il vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri ai quali è stato negato l’imbarco su uno dei voli effettuati posteriormente”.

In definitiva, la compagnia aerea non può far valere nei nostri confronti la circostanza eccezionale (incendio aeroporto di Fiumicino) per impedirci di essere imbarcati sul nostro volo con la giustificazione che è necessario far partire prima i passeggeri del volo cancellato a causa dell’incendio.

Se siete stati vittime di tale illegittima riorganizzazione dei voli contattateci su info@risarcimentoviaggi.it. Vi aiuteremo ad ottenere il vostro giusto risarcimento!!

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