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Questione voucher: cosa succederà laddove dovessero verificarsi nuove restrizioni a causa della pandemia?

Per i famosi voucher arriva l’ora della verità. Diversi sono i quesiti che vanno posti. Anzitutto che differenza c’è tra un voucher emesso da un organizzatore ed uno emesso dalla compagnia aerea?

Come noto, la legge italiana è stata aspramente criticata poichè non conforme a quanto previsto sul punto dalla normativa europea in materia di tutela dei diritti del consumatore.

Il problema di fondo è rappresentato dalla circostanza che l’istituto del voucher necessita di una accettazione espressa del consumatore e non può essere una scelta imposta.

Tuttavia tale diritto, almeno per quanto concerne il pacchetto viaggio, è consacrato in una direttiva europea che per essere recepita in uno stato membro dell’UE ha bisogno di una legge nazionale .

Laddove quest’ultima non sia conforme (come successo in Italia) sarà necessario intraprendere un percorso giudiziario che dovrà acclarare la sua illegittimità e solo in seguito si potrà agire in giudizio dinanzi al Giudice Nazionale per la tutela del consumatore.

Differente invece il discorso per il rimborso in contanti del singolo acquisto del biglietto aereo che in virtù del regolamento UE (immediatamente applicabile rispetto alla direttiva) può essere richiesto immediatamente al Giudice nazionale.

Non bisogna dimenticare infatti che per i voli cancellati dal 03.06.2020 non è prevista l’automatica emissione del voucher . Pertanto è la compagnia aerea a dover dimostrare un nesso di causalità con la questione pandemica.

E’ indubbio, che trascorsa la fase emergenziale, adesso inizieranno ad arrivare i primi provvedimenti giurisdizionali e dunque sarà importante capire come reagiranno ad esempio le compagnie aeree che sino ad oggi hanno posto in essere un atteggiamento prettamente ostruzionistico.

A nostro avviso,  intraprendere un giudizio nei confronti di un T.O. potrebbe essere superfluo atteso che i tempi della giustizia potrebbero essere più lunghi della validità del voucher emesso. Non va dimenticato infatti che trascorsi 18 mesi senza utilizzare il voucher si può agire per il rimborso immediato in denaro.

Il nostro consiglio è dunque di agire in giudizio prevalentemente nei confronti delle compagnie aeree ove il diritto al rimborso in contanti è immediato.

Abbiamo intrapreso i primi reclami giudiziari. Chiunque volesse avere delucidazioni o chiarimenti può contattarci alla nostra mail info@risarcimentoviaggi.it

La seconda prova che dovrà superare il voucher è quella del prodotto.
Il sistema dei voucher, che ha sostanzialmente garantito la tenuta del settore nella sua stagione più difficile, deve ora superare la prova del lungo periodo.
Il sistema di credito ha consentito ad agenzie, tour operator e compagnie aeree di non svuotare le casse, con un vantaggio anche per il consumatore (che, in caso di fallimento, si sarebbe trovato inserito nella lista dei creditori, con poche o nessuna speranza di venire rimborsato).
Se dovessero essere applicate nuove restrizioni è indubbio che la godibilità del voucher sarebbe limitata. La durata dei 18 mesi sarebbe dunque da considerarsi anche essa sospesa? Il consumatore trascorsi 18 mesi avrebbe comunque diritto ad ottenere il rimborso in contanti?

Sono questi gli interrogativi a cui bisogna dare una risposta e sarebbe opportuno che ciò avvenisse quanto prima anche al fine di evitare ulteriore confusione e creare nuovo allarmismo.

 

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