A partire dal prossimo anno diremo addio alle vacanze “con sorpresa”. Scatterà infatti dal 1° gennaio 2016 l’obbligo per “le società che offrono contratti di turismo organizzato di essere assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie per i casi di insolvenza o fallimento”. A stabilirlo è una Legge europea del 2014 approvata in via definitiva dal Senato che prevede per le agenzie di viaggi l’obbligo di corrispondere il 100 per cento della spesa sostenuta dai clienti (rientro compreso). Ma il provvedimento di legge, se approvato senza emendamenti, può rivelarsi una c.d. arma a doppio taglio. L’articolo sotto accusa è il 50, comma 2, il cui primo periodo dovrebbe essere sostituito dal seguente: “In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista”. La nuova norma rappresenta in pratica la diretta conseguenza della soppressione del Fondo Nazionale di Garanzia che interveniva nei casi di fallimento dell’operatore turistico come previsto dal Codice del Turismo. A nostro sommesso avviso però, questa nuova norma comporterà problemi di natura applicativa che potranno avere ripercussioni negative sia sui beneficiari (i consumatori) che sui soggetti obbligati (le agenzie di viaggio).
Infatti, ci troveremo da un lato le assicurazioni che dovranno mettere in piedi polizze ad hoc, dall’altro il mondo bancario che dovrebbe attivare un meccanismo di fideiussioni con caratteristiche tali da tener conto delle specificità del settore delle agenzie e dei tour operator. Tutto ciò finirà certamente per comportare un aggravio dei costi a discapito del consumatore ma anche delle agenzie. Quest’ultime infatti, stante l’aumento dei costi e delle responsabilità, vedranno limitata la loro possibilità di organizzare direttamente il pacchetto viaggio e dovranno dunque limitarsi solo ed esclusivamente alla attività di intermediazione.
Ma con il trend del mercato attuale, può una agenzia viaggio sopravvivere solo ed esclusivamente con l’attività di vendita dei pacchetti dei tour operator?
Stante l’evolversi di tali vicende, il nostro staff si propone come partner dell’agenzia di viaggio offrendo consulenza legale gratuita diretta a manlevare il proprio affiliato da ogni problematica che dovesse verificarsi nel corso del viaggio.
In particolare, il nostro compito sarà quello di individuare l’esatto responsabile del disservizio e far ottenere al vostro cliente il giusto risarcimento. Nel contempo la Vs. agenzia eviterà di aprire il sinistro con la propria polizza e conseguentemente il rischio di un aumento del premio assicurativo ed il Vs. cliente avrà a disposizione uno staff legale specializzato (che senza alcun costo) si occuperà della procedura di risarcimento.
A tali benefici si aggiunga l’ulteriore vantaggio del riconoscimento di una provvigione per ogni pratica segnalata e andata a buon fine.
Siamo a vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento. Contatti info@risarcimentoviaggi.it