In questi giorni molti dei nostri clienti ci hanno chiesto come comportarsi con quelle compagnie aeree che hanno cancellato i voli per scioperi aerei o condizioni climatiche senza effettuare una nuova riprotezione dei passeggeri.
Orbene, a tal fine, rammentiamo a tutti che lo sciopero e l’evento atmosferico costituisce circostanza che esonera la Compagnia dal corrispondere la compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. UE n.261/2004 ma non intacca l’obbligo di prestare la dovuta assistenza ai passeggeri.
Pertanto, se siete stati costretti a riprogrammare il viaggio a vostre spese e senza ricevere alcunchè dal vettore aereo, non esitate a contattarci per far valere i vostri diritti ed ottenere il giusto risarcimento!!